Prefettura di Varese
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Condizioni per la circolazione in deroga al divieto e decreto circolazione 2023

Ai fini della circolazione per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e ad integrazione delle eccezioni in essi contenute, le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo, a seguito di istanze presentate ai sensi dell’articolo 10 e in base alle procedure contenute nell’articolo 11, possono autorizzare deroghe al divieto di cui all’articolo 2, esclusivamente nei seguenti casi:

 

a)     trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli di cui all’articolo 8, al fine di evitarne il deterioramento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;

 

b)     trasporto di alimenti destinati agli animali da allevamento con veicoli diversi da quelli di cui all’articolo 7, comma 3, lettera d), al fine di consentirne il continuo approvvigionamento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;

 

c)     trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse nazionale, destinati a specifiche attività e lavorazioni che, per le loro particolari caratteristiche o per le tecnologie utilizzate, richiedono necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei suddetti materiali e attrezzature;

 

d)     trasporto di prodotti dell’industria a ciclo continuo, qualora i sistemi produttivi e l’organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l’immediato trasferimento di tali prodotti;

e)     circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto;

 

f)      circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto;

 

g)     circolazione di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all’articolo 10 del C.d.S., limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi singoli il cui transito non possa essere programmato al di fuori del periodo di vigenza del divieto, od eventualmente non possa essere interrotto;

 

h)     circolazione di veicoli provenienti dall’estero esclusivamente per il raggiungimento di aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera;

 

i)      altri casi singoli di comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessarie a soddisfare emergenze particolari e specifiche.

 

          I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

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